I nostri statuti
Art. 1 Nome, costituzione, scopi, sede sociale, durata
Con il nome di ilco Ticino è stata costituita un’associazione secondo gli Art. 60 ss del Codice Civile Svizzero e avente personalità giuridica.
ilco Ticino è politicamente e confessionalmente neutra.
ilco Ticino persegue soltanto uno scopo di pubblica utilità ad esclusione di qualsiasi scopo lucrativo. Tutti i mezzi a sua disposizione possono essere impiegati soltanto in conformità agli statuti.
Nella sua qualità di associazione regionale autonoma, la ilco Ticino si consacra all’aiuto degli ileo-, colo- e urostomizzati del Cantone Ticino e Mesolcina dei loro famigliari e di tutte le persone che richiedono aiuto. Prima, durante e dopo l’intervento.
Gli obiettivi della ilco Ticino sono:
· Consigliare e assistere, anche prima dell’intervento, i portatori di un orifizio digestivo o orinario artificiale (denominati stomizzati) del Canton Ticino e della Mesolcina.
· Informare i soci sulle novità riguardo il tema “stomia”.
· Informare sulle possibilità di trattamento e i mezzi materiali di cura per stomizzati, collaborando con gli ambulatori di stomaterapia.
· Sviluppare e promuovere le possibilità di riadattamento, di reinserimento e di previdenza sociale.
· Partecipare agli sforzi a favore della sanità pubblica.
· Collaborare e discutere con il corpo medicale e paramedicale, i negozi specializzati come farmacisti, bandagisti e ortopedisti, l’industria farmaceutica come pure con l’autorità e le corporazioni o associazioni.
· Raccogliere, valorizzare e propagare esperienze, articoli, estratti o pubblicazioni.
ilco Ticino ha la sua sede al domicilio del presidente in carica.
ilco Ticino è un’associazione di durata illimitata.
Art. 2 Anno contabile
L’anno contabile corrisponde all’anno civile.
Art. 3 Soci
I soci dell’ilco Ticino sono divisi in tre categorie:
1. I soci attivi, partecipano alle attività e hanno pagato la quota sociale per l’anno in corso.
2. I soci sostenitori, sono coloro che versano un contributo volontario, possono partecipare alle attività.
3. I soci onorari, i quali vengono nominati dall’Assemblea Generale della ilco Ticino.
Art. 4 Uscita
La decisione di uscire deve esser comunicata per iscritto al comitato della ilco-Ticino e sarà effettiva alla fine dell’anno. Almeno una quota sociale ridotta è dovuta come partecipazione all’onere dell’associazione centrale per l’anno corrente.
Art. 5 Esclusione, radiazione
La decisione di escludere o di radiare un socio spetta all’assemblea generale su proposta del comitato o su richiesta di almeno 10 soci nei seguenti casi:
· Il socio nuoce volontariamente agli interessi della ilco in generale o dei suoi membri, ciò che accade quando quest’ultimo essendo stato ammonito per lettera raccomandata dal presidente e da due membri del comitato persiste del suo agire.
· Il socio che non paga la quota sociale per più di due anni.
Art. 6 Ricorso
Il socio escluso sarà avvisato per lettera raccomandata e avrà il diritto entro 30 giorni dalla notifica di presentare ricorso, dando le sue giustificazioni, tale ricorso avendo effetto sospensivo verrà esaminato dalla prossima Assemblea Generale ordinaria o straordinaria.
Art. 7 Pretese sull’attivo
I soci uscenti, esclusi o radiati, non hanno diritti sull’attivo della ilco Ticino.
Art. 8 Organi
Gli organi della ilco Ticino sono:
· L’Assemblea Generale ordinaria, annuale.
· L’Assemblea Generale straordinaria, se richiesta.
· Il Comitato.
· I Revisori dei conti.
Art. 9 Assemblea Generale ordinaria
L’Assemblea Generale ordinaria è l’organo superiore della ilco Ticino.
L’Assemblea Generale ordinaria avrà luogo sempre nel primo trimestre dell’anno e verrà convocata con almeno 30 giorni di anticipo. La convocazione sarà accompagnata da un ordine del giorno provvisorio. Le proposte dei soci debbono pervenire al presidente almeno 20 giorni prima dell’Assemblea per non essere evase nella trattanda diversi. La proposta di modifica degli statuti deve assolutamente essere notificata entro questo termine.
I compiti dell’Assemblea Generale ordinaria sono i seguenti:
· Approvare il verbale dell’ultima Assemblea. Se delle modifiche sono richieste, quest’ultime verranno verbalizzate seduta stante e il verbale modificato verrà riproposto all’approvazione.
· Approvare il rapporto di attività del presidente e darne discarica al comitato.
· Approvare i conti su proposta dei revisori e darne discarica al cassiere.
· Eleggere il comitato e i revisori dei conti secondo gli statuti, ogni due anni.
· Approvare le modifiche degli statuti proposte sia dal comitato sia da un socio.
· Fissare le quote sociali dei soci attivi e sostenitori.
· Definire le competenze finanziarie del presidente, rispettivamente del comitato e pronunciarsi su importi superiori. In nessun caso l’Assemblea Generale può sorpassare l’attivo dell’Associazione, rifiutando così ogni genere di debiti.
· Stabilire il programma delle attività per l’anno venturo e della collaborazione con altre associazioni o istituzioni.
· Decidere delle esclusioni, radiazioni o eventuali ricorsi.
Art. 10 Assemblea Generale straordinaria
L’Assemblea Generale straordinaria è convocata con 20 giorni di anticipo dal comitato, sia di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quinto di tutti i soci attivi e sostenitori. Fa stato il numero di soci che hanno pagato la loro quota sociale per l’anno in corso al momento della richiesta.
L’Assemblea generale straordinaria ha gli stessi compiti dell’Assemblea generale ordinaria, salvo che non viene evaso un ordine del giorno completo.
Art. 11 Elezioni, votazioni, maggioranza
Elezioni e votazioni hanno luogo per alzata di mano alla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è predominante.
Per le elezioni è richiesta la maggioranza assoluta al primo turno e la maggioranza relativa al secondo turno.
Modifiche statutarie ed esclusioni richiedono la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 12 Comitato, compiti del Comitato
Il Comitato è composto idealmente dalle seguenti cariche:
· Presidente
· Vice-Presidente
· Segretario/a – cassiere/a
· 1-3 Delegati
Il Comitato è eletto per una durata di due anni. I membri uscenti possono essere rieletti senza limitazione.
· Il Presidente e il Vice-Presidente si assumono la direzione delle sedute del comitato e la rappresentazione della ilco Ticino all’estero.
· Per essere valide le deliberazioni del comitato debbono avere luogo in presenza di tre o più membri, di cui almeno il Presidente o il Vice-Presidente.
· In regola generale, il Presidente e il/la segretario/a – cassiere/a hanno la firma legale individuale. In caso della loro assenza il diritto di firma viene conferito al Vice-Presidente.
· I membri del comitato assenti hanno la possibilità di esprimere per iscritto il loro parere sulle trattande della riunione.
· Il Comitato dirige le attività della ilco Ticino, disbriga gli affari correnti e si impegna per l’adempimento dei mandati ricevuti dall’Assemblea Generale.
· Il Comitato è abilitato a spendere per gli affari correnti non piu dell’importo fissato dall’Assemblea Generale (secondo Art. 9). Gli importi superiori debbono essere messi al preventivo dall’Assemblea Generale.
· Almeno una volta all’anno avrà luogo una seduta del comitato.
Art. 13 Organo di controllo
L’istanza di controllo si compone dei due Revisori dei conti, eletti dall’Assemblea Generale ordinaria con un mandato di due anni. Il loro mandato può essere prolungato senza limitazione, con votazione biennale durante l’Assemblea Generale.
I Revisori dei conti esaminano i conti della ilco Ticino, preparano un rapporto con le loro proposte all’attenzione dell’Assemblea Generale ordinaria.
Art. 14 Mezzi finanziari
Ilco Ticino finanzia la sua attività tramite:
· Le quote sociali dei soci attivi e sostenitori, le quali sono fissate annualmente dall’Assemblea Generale ordinaria. La scadenza del loro pagamento è il 30 aprile.
· Sovvenzioni e sussidi, donazioni e lasciti.
Gli impegni della ilco Ticino sono esclusivamente garantiti dal suo attivo.
Art. 15 Scioglimento
Lo scioglimento della ilco Ticino può essere pronunciato soltanto da un’Assemblea generale, ordinaria o no, con una maggioranza dei due terzi di tutti i soci che hanno pagato la loro quota sociale per l’anno corrente. I soci assenti hanno la possibilità di esprimere il loro voto per iscritto.
Art. 16 Entrata in vigore
Questi statuti della ilco Ticino sono stati approvati nell’Assemblea Generale ordinaria in data 29 marzo 2025 e quindi entrati immediatamente in vigore.
Il Presidente della Ilco-Ticino, Tiziano Belotti